730/2021 conferme e novita’
FRONTESPIZIO
- Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: confermata per il 2020 la possibilità per gli eredi di utilizzare il mod 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto nel 2020 o entro il 30 settembre 2021
- Nuovo limite reddituale per i figli a carico: confermato dall’anno d’imposta 2019 per i figli d’età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a € 4.000
QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI E CEDOLARE SECCA
Anche per l’anno 2020 è prevista la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione della CEDOLARE SECCA sui redditi derivanti dalle locazioni dei fabbricati ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale. Prorogata l’opzione anche ai contratti di locazione stipulati nel 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi di estensione fino a 600 mq.) In caso di opzione è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva del 10 o 21 per cento sul reddito da locazioni (colonna 11 righi da B1 a B7). Cafindustria offre un servizio di simulazione e calcolo di convenienza oltre che quello di registrazione dei contratti stessi. Per maggiori informazioni contattare il: 051/330909
QUADRO C – RIGO C14- RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
Fino al 30/06/20 è riconosciuto, ai possessori di reddito complessivo non superiore ai €26.600, il credito denominato “Bonus Irpef”, dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020 è riconosciuto un credito di 600 € denominato “trattamento integrativo” ai titolari di reddito da lavoro dipendente il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000€. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente superiore a 28.000 è riconosciuta una “ulteriore detrazione” che passa dai 600€ ai 480€per i possessori di reddito pari a 35.000€. Per I possessori di reddito complessivo superiore a 35.001€ l’importo della ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000€. Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga o chieste in dichiarazione.
QUADRO D – RIGO D4 – LOCAZIONI BREVI
Confermata la disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo la cui durata non supera i 30 giorni. La normativa si applica ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017 conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche on-line) e prevede una ritenuta del 21% nei casi in cui gli intermediari intervengano anche nei pagamenti.
Viene confermata la possibilità per comodatari ed affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni di assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.
QUADRO E – ONERI E SPESE
DA QUEST’ANNO L’AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PREVISTE DALL’ART. 15 TUIR CON L’ECCEZIONE PER LE SPESE MEDICHE E GLI INTERESSI DEL MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA, SI RIDUCE A PARTIRE DA UN REDDITO COMPLESSIVO PARI A 120.000€ FINO AD AZZERARSI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN REDDITO COMPLESSIVO PARI A 240.000€.
LE DETRAZIONI PREVISTE DALL’ART. 15 TUIR E ALCUNE SPESE SANITARIE, COME LE VISITE SPECIALISTICHE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, SONO RICONOSCIUTE SOLO SE IL PAGAMENTO È AVVENUTO CON MEZZO DI PAGAMENTO TRACCIABILE.
SEZIONE I – ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% O DEL 90%
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA A FAVORE DELLE ONLUS, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Sono confermata le percentuali di detrazione fino al 30% per le erogazioni in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle Associazioni di promozione sociale per un importo complessivo non superiore a 30.000. L’aliquota è elevata al 35% qualora l’erogazione sia a favore di organizzazione di volontariato.
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA EFFETUTATE NEL 2020 IN FAVORE DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI FINALIZZATE A FINANZIARE INTERVENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Sono previste percentuali di detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 euro per le donazioni atte a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.
SEZIONE III A – SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36%– 50% – 70% – 75%-110%)
Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2020, è confermata la detrazione Irpef prevista del 50% ed il limite massimo di spesa è pari a 96.000,00 euro per unità mobiliare.
Vengono confermate, ed introdotte agli ultimi due punti, inoltre:
- la detrazione Irpef dal 70% all’80% per gli interventi riconducibili all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- la detrazione Irpef dal 75% all’85% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- la detrazione del 36% per le spese sostenute per “sistemazione a verde” delle aree private scoperte e per gli interventi effettuati sulle parti comuni per un massimale di 5.000 euro.
- Per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020, riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, è prevista una detrazione del 90% (BONUS FACCIATE)
- Per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di interventi specifici finalizzati alla riduzione del rischio sismico (SUPER BONUS);
Resta confermato, in caso di vendita o di donazione dell’immobile oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, che le quote non ancora utilizzate siano trasferite all’acquirente o detratte dal venditore previo accordo tra le parti.
SEZIONE III C
Rigo E56 – COLONNINE DI RICARICA
- codice 2 – Detrazione per strutture di ricarica – Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali.
- codice 3 – Detrazione per strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus, per spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 congiuntamente ad interventi trainanti. L’aliquota di detrazione è il 110%, ripartita in 5 quote annuali
Rigo E57 – S PESE PER L’ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI
Confermata anche per il 2020 la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (spese documentate dal 01/01/2019 al 31/12/2020). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. La legge di Bilancio ha confermato l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sugli elettrodomestici acquistati e sulla valutazione del risparmio energetico ottenuto.
SEZIONE IV- O NERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D ’IMPOSTA DEL 50%, 65%, 70% 75%, 85%, 110%
Confermata la detrazione dal 70% al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.
Introdotta per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2022 una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di interventi specifici finalizzati all’efficienza energetica (SUPER BONUS);
NOTA BENE: La legge di Bilancio 2019 ha confermato l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati e sulla valutazione del risparmio energetico ottenuto.
SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI DI IMPOSTA
Se il Bonus Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto