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Decreto Rilancio: bonus affitti per imprese e professionisti

Con il decreto Rilancio un nuovo credito d’imposta per l’affitto di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d’azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

È un bonus affitti a perimetro ampio quello che arriva con il decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020.

Dopo il bonus negozi e botteghe, previsto dal decreto Cura Italia limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili C/1, il nuovo credito d’imposta interessa tutti gli immobili a uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti e agli Enti del Terzo settore.

Più esteso anche il periodo coperto. Mentre il bonus negozi e botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo riguarda un periodo di tre mesi: marzo, aprile e maggio.

A differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.

Ci sono però alcune condizioni da rispettare per avere diritto al nuovo bonus.

Chi sono i soggetti beneficiari

Un primo paletto riguarda il limite dei ricavi e dei compensi. Il credito spetta infatti ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Accesso senza limiti per le strutture alberghiere, che possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Una seconda condizione necessaria per fruire del credito d’imposta riguarda la riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Immobili interessati

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

– allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;

– all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

– allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).

Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

In luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nell’ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Divieto di cumulo

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

Per espressa disposizione, il beneficio ricade nell’ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

A vostra disposizione per approfondimenti

Bologna 15/05/2020

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