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Trust e trustee – Approfondimento

Il trust ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. “trustee”) o ad una società professionale (cd. “trust company”). L’istituto e lo strumento del “trust” è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.  Si tratta, quindi di un istituto riconosciuto in Italia ma non regolamentato dalla legge italiana. La legge applicabile andrà quindi scelta volontariamente dal disponente nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust (esempio l’Inghilterra, il Jersey, ecc). 
La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.

Nel trust viene spesso prevista la figura del cosiddetto guardiano o protector al quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.

Il disponente (o settlor) è colui che decide di istituire il trust, conferendo determinati suoi beni (mobili immobili, materiali o immateriali) in Trust. Con l’istituzione del trust il disponente ottiene la separazione dalla parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo). Effettivo proprietario dei beni stessi diventa il Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo e secondo le istruzioni ricevute, per il raggiungimento dello scopo. Il Trust è un istituto diverso dal rapporto fiduciario, dove la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente. Viceversa, nel Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente.  Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). E’ ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.

A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.

Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni immobili; si realizza così una   vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto i beni diventano impignorabili. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

Una delle finalità maggiormente ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento è quella di tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari magari mediante l’ausilio e l’assistenza di terzi soggetti indicati nel trust.

Altro motivo che può indurre un soggetto a ricorrere al trust è la tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità.

Altre finalità del Trust possono essere quelle di beneficenza o la costituzione di forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni  sono derivazione dei trust fund anglosassone.

L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un “vantaggio di natura fiscale” ma se tale finalità è stata è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato ed soggetto a sanzione.

Riassumendo:

  • protezione dei beni dai creditori
  • programmazione per finalità successorie
  • protezione patrimoniale familiare e non familiare
  • vantaggi fiscali in alcuni casi

 

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